Lo Statuto

Art. 1 Costituzione e denominazione

1.1. Con la denominazione "RADICI DELLA SINISTRA" è costituita in Cesena viale Bovio 48, una Fondazione.

1.2. La Fondazione non ha scopo di lucro.

1.3. La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1. La Fondazione “RADICI DELLA SINISTRA” ha il compito di tenere sempre vive la conoscenza delle origini e dei ruoli della Sinistra cesenate.

2.2. La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali può:

a) intraprendere iniziative volte ad affermare, diffondere e sostenere l’identità, il pensiero, la storia, la tradizione culturale e l’azione politica della sinistra;

b) promuovere attività tese a conservare, valorizzare, incrementare e salvaguardare i beni e il patrimonio, mobiliare e immobiliare;

c) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, locali, nazionali, europei e internazionali, da destinare agli scopi della Fondazione stessa, anche attraverso feste e manifestazioni appositamente organizzate;

d) sostenere finanziariamente le iniziative politiche e le attività intraprese dalla sinistra e dalle associazioni che la compongono;

e) favorire l’incontro fra personalità politiche, studiosi ed accademici, professionisti, imprenditori e soggetti appartenenti alle altre parti sociali e del mondo del lavoro che possano fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione, e comunque, all’azione politica della sinistra;

f) promuovere e favorire attività di ricerca, studio consultazione, per sviluppare la conoscenza delle idee e delle azioni delle associazioni partitiche della sinistra;

g) promuovere, progettare e organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, corsi, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta, sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati a cui potrà aderire;

h) promuovere pubblicazioni, delle opere dei pensatori e delle personalità della sinistra:

2.3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili,

convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti e detenuti;

c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;

e) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a Enti del medesimo tipo.

Art. 4 Patrimonio e proventi

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili ed immobili, effettuati dal Fondatore;

- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dai beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1. Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione, è costituito da: 100.000,00 € allo scopo devoluti dall’organizzazione fondatrice.

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3. Non è consentita, anche in via indiretta, durante la vita dell’ente, la distribuzione di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, in favore di amministratori, soci, partecipanti a qualsiasi titolo alla Fondazione, lavoratori/collaboratori.

Fanno eccezione a tale divieto le distribuzioni/destinazioni imposte per legge ovvero quelle effettuate a favore di enti che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente ai fini dello sviluppo delle attività atte a perseguire lo scopo istituzionale.

Art. 6 Fondatore

6.1. Fondatore è: la Federazione di Cesena dei Democratici di Sinistra, Cesena viale Bovio 48.

Art. 7 Componenti dell’Assemblea della Fondazione

7.1 Costituiscono l’Assemblea della Fondazione:

a) coloro che compongono il Consiglio di Indirizzo alla data di approvazione delle presenti  modifiche statutarie

b) coloro che sono designati come tali a maggioranza dagli altri componenti dell’Assemblea della Fondazione.

7.2 Possono essere nominati componenti dell’Assemblea della Fondazione solo persone fisiche.

7.3. La qualità di componente dell’Assemblea della Fondazione si perde per morte, per dimissioni,  per decadenza e per esclusione.

7.4. Si intende decaduto il componente che non partecipi ad almeno 4 adunanze consecutive dell’Assemblea della Fondazione.

7.5. Può essere escluso il componente che abbia compiuto atti tali da ledere sia sotto il profilo patrimoniale, sia dal punto di vista dell’immagine anche sociale la Fondazione. L’esclusione è decisa dagli altri componenti all’unanimità, non computandosi colui della cui esclusione si tratta.

Art. 8 Sostenitori

8.1. Possono assumere la qualifica di "Sostenitori" enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o beni, materiali e immateriali, anche in via non continuativa.

8.2. I "Sostenitori" sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione non si sia pronunciato la domanda deve intendersi rigettata.

8.3. I "Sostenitori" nell'ambito dell’ assemblea a loro riservata potranno nominare uno o più consiglieri in conformità a quanto sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. L’ assemblea dei Sostenitori sarà convocata dal Presidente e delibererà validamente, a maggioranza semplice, indipendentemente dal numero degli associati presenti.

8.4. Almeno una volta all'anno il Presidente convoca l'assemblea dei "Sostenitori" al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

Art. 9 Organi

9.1 Sono organi della Fondazione:

a. l'Assemblea della Fondazione;

c. il Consiglio di Amministrazione;

d. il Presidente;

e. l’organo di controllo;

Art. 10 L'Assemblea della Fondazione

10.1. L'Assemblea della Fondazione svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari. Ne fanno parte i componenti di cui all’art.7 del presente Statuto, risultanti dal Libro dell’Assemblea della Fondazione.

10.2. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza di soci assenti.

10.3.  l'Assemblea della Fondazione ha il compito di:

a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione, dopo averne fissato il numero;

b) nominare il Presidente della Fondazione ed un Vice Presidente ;

c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;

d) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;

e) deliberare le modifiche dello Statuto della Fondazione;

f) approvare il Bilancio che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all'acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonché alla contrazione di mutui.

10.4. Le riunioni dell'Assemblea della Fondazione sono tenute almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno cinque dei suoi componenti, nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione redatto dal Presidente.

10.5. L'Assemblea della Fondazione è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, elettronicamente o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.

10.6. L'Assemblea della Fondazione delibera a maggioranza dei suoi componenti in  prima convocazione, mentre, in seconda convocazione è costituita validamente con la presenza di almeno ¼ dei componenti e delibera  a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole , in prima convocazione  della   maggioranza dei 4/5 dei componenti dell’Assemblea della Fondazione e, in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza dei  3/5  dei componenti dell’Assemblea della Fondazione.

10.7 Delle adunanze dell'Assemblea della Fondazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

Art. 11 II Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dall'Assemblea della Fondazione da tre a undici membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea della Fondazione fatti salvi i consiglieri eventualmente nominati ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del presente statuto.

11.2. I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, salvo revoca anche non motivata da parte dall'Assemblea della Fondazione, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

11.3. In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea della Fondazione, tempestivamente convocata dal Presidente, procederà alla sua sostituzione.

11.4. Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto riservato all'Assemblea della Fondazione, ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) approva la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo.;

b) può nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

d) approva il regolamento della Fondazione;

e) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;

f) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente all'esercizio dei relativi adempimenti;

g) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive dall'Assemblea;

h) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;

i) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;

j) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;

k) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;

l) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

m) delibera, all'occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;

n) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

11.5. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà, di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti, mediante procure all'uopo.

Art. 12 Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

12.1. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno, per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

12.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve, essere fatta con lettera raccomandata, o con raccomandata a mano, spedita con almeno cinque  giorni di preavviso, o mediante posta elettronica. In caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax

inviato con almeno due giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della adunanza, il luogo e l'ora.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vice Presidente e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

12.5. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario, steso su apposito libro.

Art. 13 II Presidente

13.1. Il Presidente è designato, dall'Assemblea della Fondazione, convoca e presiede  il Consiglio di Amministrazione, determinandone l'odg.

13.2 Il Presidente inoltre:

a) redige annualmente una relazione sull'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

13.3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

13.4 Il Presidente, inoltre:

a) redige annualmente una relazione programmatica sull'attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 14 II Vice Presidente

14.1. Il Vice Presidente è designato dall’Assemblea su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 15  Organo di Controllo

15.1 L’Assemblea della fondazione nomina l’organo di controllo costituito da un Revisore o da un Collegio di Revisori costituito da tre componenti.

I Revisori devono essere iscritti nell'apposito registro.

15.2. L’organo di controllo vigila anche sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

15.3. L’organo di controllo resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

15.4 I componenti dell’organo di controllo possono assistere alle riunioni dell'Assemblea della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione.

15.5. La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 16 II Comitato Scientifico

16 Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, le funzioni e la durata.

Art. 17 II Direttore generale

17.1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relative deleghe operative.

17.2. I1 Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Commissioni Consultive

18.1. I1 Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 19 Emolumenti

19.1. Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi della Fondazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti l'Organo di Controllo potrà essere previsto un compenso non

superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 20 Esercizio - Scritture Contabili – Bilancio

20.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2. La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

20.3. Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 21 Norma finale e devoluzione del patrimonio

21.1. La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione, con deliberazione dell'Assemblea della Fondazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di 4/5 dei suoi componenti in prima convocazione e di 3/5 (tre quinti) dei suoi componenti in seconda convocazione come previsto per quanto contemplato al punto 10.6.

21.2. Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea della Fondazione nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione inappellabile dell'Assemblea della Fondazione a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra italiana e da partiti politici, enti e associazioni che la compongono.

21.3 In caso di scioglimento dell’ente, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 Rinvio

22.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.